Art. 28.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

      1. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine può in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca.
      2. Con apposito regolamento sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori, in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa, di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.